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Sez. 2, Sentenza n. 44215 del 27/10/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 232681 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - termine - presentazione | Richiesta di riesame - Presentazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovava il difensore - Inammissibilità - Esclusione
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232681-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - termine - presentazione

La richiesta di riesame può essere validamente presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, indicata a tal fine dall'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen., per il rinvio che la stessa norma opera all'art. 582 cod. proc. pen., e tale facoltà non è limitata alla presentazione dell'atto nella cancelleria del luogo del foro di appartenenza del difensore. Non sussiste infatti alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell'ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso, l'atto deve essere inoltrato all'ufficio del giudice competente a riceverlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)