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Sez. 1, Sentenza n. 23754 del 16/11/2007 (Rv. 600727 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Non ragionevole durata del processo - Determinazione - Tempo predeterminato dalla legge per la formazione del silenzio rigetto - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600727-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Qualora la fase amministrativa che precede il giudizio sia regolata da uno specifico termine di durata, oggetto di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e peraltro ragionevole, la stessa non appartiene al processo, sicché detta fase non rileva ai fini della ragionevole durata del processo, dovendosi aver riguardo al tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice e non a quello impiegato dalla P.A. per svolgere i suoi compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute nel processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)