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Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 17/03/2004 (Rv. 571244 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Non ragionevole durata - Determinazione - Controversie previdenziali - Preventivo esperimento del procedimento di composizione ex art. 443 cod. proc. civ. - Fase - Natura - Amministrativa - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571244-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo non deve tenersi conto della fase, amministrativa, di preventivo esperimento del procedimento per la composizione delle controversie in materia di previdenza previsto dall'art. 443 cod. proc. civ., perché la preventiva proposizione della domanda amministrativa, nelle controversie in cui è richiesta, costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria, e non appartiene al processo né contribuisce alla sua definizione, essendo preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa. A tal fine è, in ogni caso, previsto uno specifico termine, oggetto di una valutazione di adeguatezza del legislatore, spirato il quale la domanda giudiziale segue il suo corso.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)