Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 07/02/2006 (Rv. 588812 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento amministrativo - Non ragionevole durata - Determinazione - Tempo predeterminato dalla legge per la formazione del silenzio rigetto da parte della P.A. - Computabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nel computo della durata del processo non va considerato il termine predeterminato dalla legge, al cui decorso il silenzio serbato dalla P.A., a fronte di un'istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell'istanza medesima, avverso il quale all'interessato è dato ricorrere al giudice.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)