Sez. 1, Sentenza n. 9853 del 28/04/2006 (Rv. 588716 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Accertamento - Preventivo esperimento di una fase amministrativa necessaria - Valutazione - Condizioni - Mancata previsione di un termine per la definizione del procedimento amministrativo - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, deve considerare, tra l'altro, il comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Nel novero di tali autorità, va compresa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa che precede il giudizio, qualora, costituendo l'esaurimento di tale fase condizione necessaria perché il giudizio possa aver luogo, e non essendo all'uopo previsto alcun termine, sussista il rischio di un indefinito protrarsi della stessa, con conseguente indebita compressione del diritto della parte ad ottenere in tempi ragionevoli una risposta alla sua istanza di giustizia; quando invece la fase amministrativa che precede il giudizio è a sua volta sottoposta ad uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e comunque ragionevole, la preventiva proposizione della domanda in via amministrativa non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, onde non rileva ai fini della ragionevole durata del giudizio, dovendosi tener conto, a tal fine, esclusivamente del tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice, e non anche di quello che la P.A. abbia in precedenza impegnato per svolgere i propri compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la pronuncia di merito, relativa all'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento di diniego del contributo previsto dall'art. 26 della legge reg. della Campania 15 marzo 1984, n. 11 in favore dei familiari che assistono invalidi non autosufficienti, era stata censurata per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione in ordine al superamento del termine di ragionevole durata del processo, del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'esame dell'istanza, in quanto, a tal fine, era previsto un apposito termine).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)