Sez. 6, Sentenza n. 3686 del 02/12/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 207114 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Requisiti di ammissibilità - Valutazione da parte del giudice del merito delle indagini suppletive richieste - Esclusione - Decreto di archiviazione che dichiara inammissibile l'opposizione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione, della persona offesa deve contenere quegli elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., e cioè l'indicazione delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova. Assolvendo a tale onere, la persa offesa determina la sostituzione automatica della forma del procedimento di verificazione della infondatezza della notizia di reato in quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., almeno nel procedimento davanti al tribunale. Da ciò consegue che il giudice è tenuto alla verifica della legittimità della richiesta di archiviazione prendendo in considerazione, nella dialettica delle parti, gli ulteriori temi investigativi e le relative fonti di prova indicati dalla persona offesa. Pertanto, eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito di quella "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla persona offesa. Ne consegue che è da ritenere emesso in violazione di legge quel provvedimento di inammissibilità della opposizione che, non chiarendo i motivi della idoneità dell'opposizione stessa, non dà ragione dell'esercizio del potere interdittivo da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)