Sez. 6, Sentenza n. 3680 del 02/12/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 207113 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Condizioni di ammissibilità - Requisiti del carattere suppletivo delle indagini richieste e della concretezza e della specificità della indicazione dei mezzi di prova - Nozione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., prevede che condizioni di ammissibilità dell'opposizione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Se ne ricava che l'opposizione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. La investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla indicazione dei mezzi di prova. (Conf. Sez. 6, c.c. 2 dicembre 1996, Ferretti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)