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Sez. L, Sentenza n. 16630 del 05/11/2003 (Rv. 567913 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di norme sul collocamento - Art. 116, comma dodicesimo, legge n. 388 del 2000 - Applicabilità a fatti commessi precedentemente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567913-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e, al fine di escludere l'applicabilità della norma sopravvenuta, resta determinante il momento della commissione dell'illecito (come per il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 28, legge n. 689 del 1981), integrando l'ordinanza - ingiunzione non un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito, tra l'altro, tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento, non è applicabile in relazione alle violazioni commesse precedentemente. (Nel caso di specie, sia il fatto addebitato che l'ordinanza - ingiunzione, erano anteriori alla norma sopravvenuta).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)