Sez. U, Sentenza n. 25508 del 30/11/2006 (Rv. 593855 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI | Art. 6, comma secondo, legge n. 205 del 2000 - Portata - Controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo - Possibilità di risoluzione mediante arbitrato rituale di diritto - Condizioni - Consistenza di diritto soggettivo della pretesa azionata - Necessità - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI
L'art. 6, comma secondo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, prevede la possibilità che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo siano risolte mediante arbitrato rituale di diritto, mentre resta preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie su interessi legittimi (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di annullamento del lodo arbitrale in materia di revisione delle tariffe del servizio di illuminazione elettrica delle lampade votive del cimitero affidato in concessione, sulla base della qualificazione - non specificatamente e adeguatamente censurata da parte del ricorrente - della posizione soggettiva della concessionaria come di interesse legittimo).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Cod. Civ. art. 1966, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)