Sez. U, Sentenza n. 17934 del 01/07/2008 (Rv. 603977 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI | Art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205 - Controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ricorso all'arbitrato - Condizioni - Arbitrato rituale di diritto - Necessità - Decisione secondo equità demandata agli arbitri - Esclusione - Fattispecie relativa alla materia urbanistica.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI
Il ricorso all'arbitrato, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è possibile solo per le controversie da risolvere mediante arbitrato rituale di diritto, e non anche quando la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità. (Fattispecie in cui la controversia riguardava l'inadempimento di una convenzione urbanistica tra una cooperativa edilizia, assegnataria di un lotto, e il Comune per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione entro il termine concordato, e la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la decisione arbitrale adottata secondo equità).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)