Sez. U, Sentenza n. 22903 del 14/11/2005 (Rv. 586123 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lodo arbitrale - Impugnazione per non "compromettibilità" della controversia in quanto estranea alla giurisdizione del giudice ordinario - Questione di giurisdizione - Sussistenza - Conseguenze - Art. 6, secondo comma, legge n. 205 del 2000 (compromettibilità delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo e riguardanti diritti soggettivi) - Applicabilità ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione", contenuta nell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., comprende anche l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorge al fine di decidere se una determinata controversia possa essere oggetto di arbitrato e, in particolare, anche nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, quando la corte investita del gravame deve accertare se sia possibile pronunciare "sul merito", ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.; pertanto l'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono costituire oggetto di arbitrato rituale di diritto, trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione del relativo lodo (impugnazione che - in base alle regole generali del codice di procedura civile, applicabili nel difetto di una disciplina del rito nella norma in questione - va proposta davanti alla corte di appello, la quale ha anche il potere di decidere "sul merito") introdotti prima della sua entrata in vigore, qualora da ciò derivi la compromettibilità della controversia (in quanto attinente a diritti soggettivi) e, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario a seguito della impugnazione del lodo stesso, in conformità al principio secondo cui l'art. 5 cod. proc. civ. ("La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda") non può essere invocato, rispondendo ad esigenze di economia processuale, nelle ipotesi in cui la norma sopravvenuta o la nuova situazione di fatto portino ad attribuire la giurisdizione (o la competenza) al giudice adito che ne fosse originariamente sprovvisto. (Nella fattispecie la S.C., verificato che si trattava di arbitrato rituale di diritto e che la controversia riguardava domande il cui titolo era, per talune, un diritto soggettivo e, per altre, un interesse legittimo, ha cassato con rinvio, limitatamente ai capi relativi alle prime, la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato la nullità della clausola compromissoria - e quindi del lodo - sul semplice rilievo che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza verificare quale fosse la natura delle situazioni giuridiche fatte valere in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 830 com. 2, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)