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Sez. 1, Sentenza n. 702 del 14/01/2005 (Rv. 579487 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sistema dell'indennizzo salvo conguaglio - Dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 223 del 1983 - Prescrizione del diritto al rimanente credito indennitario - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579487-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il sistema dell'indennizzo "salvo conguaglio" previsto dalla legge n. 385 del 1980 è stato automaticamente sostituito da quello, previgente, dell'art. 39 legge n. 2359 del 1865 solo alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 dichiarativa dell'illegittimità del suddetto sistema; pertanto solo da tale momento gli espropriati sono stati messi in grado di pretendere il "giusto prezzo", senza più dover attendere la apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza costituzionale n. 5 del 1980, legge chiamata a definire le modalità del conguaglio ulteriormente spettante; ne consegue che la prescrizione decennale del rimanente credito indennitario deve ritenersi decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza costituzionale n. 223 del 1983 e non dalla data d'emissione del decreto d'esproprio, ove questo sia intervenuto dopo la sentenza n. 5 del 1980 e prima della sentenza n. 223 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)