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Sez. L, Sentenza n. 2697 del 03/05/1984 (Rv. 434740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLA GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DI ULTERIORI MANCANZE E ACCERTAMENTO DI ALTRE IDONEE A RICOSTRUIRE IL PROFILO PSICOLOGICO DEL FATTO CONTESTATO - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLA GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DI ULTERIORI MANCANZE E ACCERTAMENTO DI ALTRE IDONEE A RICOSTRUIRE IL PROFILO PSICOLOGICO DEL FATTO CONTESTATO - COMPATIBILITÀ.*

Il principio dell'immutabilità della giusta causa contestata ai fini del licenziamento, come non preclude la possibilità di valutazione di ulteriore mancanze attribuite al lavoratore, non quali cause autonome, ma come circostanze confermative del fatto originario ed idonee a consentirne una corretta valutazione, così è compatibile con l'accertamento da parte del giudice, nei limiti del fatto contestato, di tutte quelle circostanze che consentono la necessaria ricostruzione di questo sotto il profilo psicologico, al fine di apprezzare opportunamente la gravità della condotta ed il rapporto di proporzionalità fra questa ed il provvedimento sanzionatorio. (V 3756/83, mass n 428667; (V 3084/83, mass n 427989; (V 5368/81, mass n 416087; (V 1473/78, mass n 390847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)