Sez. 4, Sentenza n. 9410 del 01/06/1984 Ud. (dep. 29/10/1984) Rv. 166394 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN DANNO DELLO STESSO INTERESSE DEL CONDANNATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN DANNO DELLO STESSO INTERESSE DEL CONDANNATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il potere discrezionale del giudice di merito di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena - ai sensi dell'art. 163 cod. pen. - non può mai, in virtù del principio generale del "favor rei", essere esercitato in danno dello stesso interesse del condannato. (fattispecie relativa a conferma del beneficio, di cui l'imputato aveva richiesto la revoca in caso di condanna in appello a pena pecuniaria anziché a pena detentiva come in primo grado). (V mass n 151761; (V mass n 152642; (V mass n 159558).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)