Sez. 5, Sentenza n. 2514 del 27/11/1981 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152642 - 01
REATO - ESTINZIONE - (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE SENZA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
REATO - ESTINZIONE - (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE SENZA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La concessione della sospensione condizionale della pena non è subordinata alla richiesta dell'interessato ed è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. All'imputato spetta, però, il diritto di impugnare il provvedimento di concessione del beneficio, da lui non richiesto, quando, ai sensi dell'art. 190, terzo capoverso, cod. proc. pen. esista un suo interesse a proporre impugnazione. E tale interesse sussiste quando la sospensione condizionale della pena sia stata concessa, senza una espressa richiesta della difesa, per una pena pecuniaria. È, quindi, ammissibile l'impugnazione dell'imputato tendente a conseguire la revoca del beneficio, ravvisandosi in tal caso un interesse concreto costituito sia dal perseguimento dello scopo di rendere possibile la non iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, sia dalla possibilità, offerta con la revoca, di invocare il beneficio in caso di altra successiva condanna. (Conf mass n 146767; (Conf mass n 145512 ed ivi citate; (Conf mass n 131269 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)