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Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 12/06/1986 (Rv. 446736 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ PER SCIOGLIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - INIZIO DI ATTIVITÀ - TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ GIÀ ESERCITATA ALTROVE - DIVERSO APPREZZAMENTO DELLA NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446736-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ PER SCIOGLIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - INIZIO DI ATTIVITÀ - TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ GIÀ ESERCITATA ALTROVE - DIVERSO APPREZZAMENTO DELLA NECESSITÀ.*

In tema di recesso del locatore da contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso di quello di abitazione, finalizzato all'Esercizio di un'attività commerciale, occorre distinguere la ipotesi in cui il locatore vuole servirsi dell'immobile per iniziarvi una nuova attività da quella in cui intenda solo trasferirvi l'Esercizio dell'attività svolta altrove: mentre nel primo caso detta necessità sussiste ove il proposito di iniziare o potenziare l'attività risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, nel secondo caso, invece, la serietà del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, discendono dalla stessa preesistenza dell'attività svolta. (V 4844/83, mass n 429737; (V 4158/81, mass n 414830).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)