Sez. 6, Sentenza n. 19308 del 22/04/2008 Cc. (dep. 14/05/2008) Rv. 240072 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a causa di una nuova contestazione - Abnormità - Esclusione - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.u.p. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente restituzione degli atti al P.M. a causa dell'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415 - bis cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, resasi necessaria per la contestazione di un nuovo reato in precedenza non ipotizzato. (Fattispecie in cui l'indagato, in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., che faceva seguito ad un precedente avviso di conclusione delle indagini in cui la nuova contestazione non era contemplata, aveva avanzato espressa riserva di controdedurre in ordine alla nuova contestazione e di esercitare le facoltà previste dalla legge all'esito della rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)