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Sez. 3, Sentenza n. 24677 del 09/07/2014 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 264113 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Richiesta di esclusione della parte civile - Proposizione subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264113-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE

Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)