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Sez. 5, Sentenza n. 17667 del 24/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011) Rv. 250187 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Richiesta di esclusione della parte civile - Proposizione subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250187-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)