Sez. 5 - , Sentenza n. 57092 del 15/11/2018 Ud. (dep. 18/12/2018) Rv. 274450 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Richiesta di esclusione della parte civile - Proposizione subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti - Necessità - Conseguenze.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE
Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)