diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290527 - 10

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Richiesta di esclusione della parte civile - Proposizione subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti - Necessità - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290527-10

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE

Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere prospettate, ex art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento

della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza, in esito all'effettuazione del predetto accertamento, si conclude senza che sia stata sollevata la questione, la sua proposizione deve ritenersi preclusa nelle udienze successive, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata, in sede di impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)