Sez. 6, Sentenza n. 41910 del 07/10/2013 Cc. (dep. 10/10/2013) Rv. 257023 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - IN GENERE | Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. n. 69 del 2005 - Richiesta di scontare la pena in Italia formulata da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea - Mancata produzione di documenti in ordine al c.d. "radicamento" in Italia - Accertamento "ex officio" da parte della Corte d'appello - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte d'Appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione, cui difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria. (Fattispecie relativa alla richiesta di consegna di un cittadino rumeno che, pur avendo dedotto dinanzi alla Corte d'Appello le ragioni del proprio stabile radicamento in Italia, aveva allegato la relativa documentazione solo in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 all. 1 art. 18 com. 1 lett. R
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)