Sez. L, Sentenza n. 1907 del 01/02/2005 (Rv. 579291 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Legge reg. dell'Emilia Romagna abolitiva del trasporto pubblico gratuito - Portata - Effetti - Preesistenti clausole di gratuità - Inefficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge - Fattispecie relativa all'accordo collettivo aziendale 1958 prevedente il trasporto gratuito per gli ex dipendenti dell'A.T.C. di Bologna e i loro familiari.
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE
La legge reg. dell'Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n.30, laddove dispone, all'art. 39, quinto comma, che è vietata la gratuità del trasporto sui mezzi pubblici regionali e locali (con ciò dovendosi intendere che non è consentito l'esonero dal costo del biglietto di viaggio, a prescindere dalla causa dell'agevolazione), si configura come norma imperativa e inderogabile, in quanto finalizzata, mediante la razionalizzazione delle risorse finanziarie e la soppressione delle agevolazioni dei singoli, alla organizzazione di un servizio pubblico più efficiente ed accessibile a tutti; ne consegue che le clausole di gratuità inserite negli accordi negoziali già conclusi (nel caso di specie, l'accordo collettivo aziendale 1958 dei dipendenti dell'Azienda Trasporti Consorziali di Bologna, prevedente la gratuità del trasporto per gli ex dipendenti e i loro familiari) conservano la loro validità, ma non possono continuare a produrre effetti dopo l'entrata in vigore della legge.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 02/10/1998 num. 30 art. 39, Contr. Coll. 01/01/1958, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)