Sez. L, Sentenza n. 13377 del 29/10/2001 (Rv. 549882 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Inquadramento - Accordo collettivo di definizione delle qualifiche - Nullità per violazione della legge n. 30 del 1978 - Previsione di differimento dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione di tale legge - Irrilevanza - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Deve ritenersi nullo per contrasto con norma imperativa l'accordo collettivo che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotramvieri, in violazione della riserva di legge disposta in tale materia dall'art. 2 legge n. 30 del 1978, restando irrilevante che tale accordo preveda il differimento della eseguibilità dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione della norma imperativa da parte di una legge successiva di delegificazione, poi effettivamente intervenuta (nella specie, l'accordo era stato raggiunto dopo l'approvazione della nuova normativa, dettata dalla legge n. 270 del 1988, ma sotto la vigenza della disciplina transitoria, che lasciava in vigore sino al 29.10.1988 la legge n. 30 del 1978).
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)