Sez. L, Sentenza n. 708 del 26/01/1999 (Rv. 522644 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Clausola di contratto collettivo contrastante con norma imperativa - Nullità - Previsione dell'eseguibilità della clausola dopo l'abrogazione della norma imperativa con la quale è in contrasto - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
La nullità di una clausola di contratto collettivo per contrasto con norma imperativa sussiste anche nell'ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, quale presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa con la quale contrasti, atteso che non è possibile sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo. Consegue, che deve ritenersi nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2, terzo comma della legge primo febbraio 1978, n. 30, sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la norma collettiva che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri, ancorché tale norma colleghi la "eseguibilità" dei nuovi inquadramenti all'evento, ancora incerto, dell'approvazione di un disegno di legge comportante l'abrogazione della norma imperativa suddetta, a meno che la menzionata disciplina pattizia non venga richiamata o riprodotta testualmente in altra convenzione stipulata successivamente all'entrata in vigore della normativa abrogatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)