Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 16/06/1995 Cc. (dep. 31/07/1995) Rv. 202154 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - In genere | Giorno in cui inizia la privazione dello "status libertatis" - Deve essere incluso nel computo - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - In genere
Ai fini della computo dei termini di custodia cautelare deve tenersi conto del giorno in cui inizia la privazione dello "status libertatis". Sovvengono in proposito le formule del n. 1 dell'art. 297 - in tema di computo dei termini di durata delle misure - "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo..." e del successivo n. 4 "gli effetti della misura decorrono (se l'imputato è detenuto per altro reato o è internato per misura di sicurezza) dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone". Queste norme dettate in tema "de libertate" privilegiano per la peculiarità della materia che disciplinano, l'esigenza di aver riguardo ad ogni giorno di sofferta privazione della libertà e si pongono come eccezione alle "regole generali" dei "termini" processuali dettate dall'art. 172 cod. proc. pen., il quale nello stabilire che nel termine non si computa il giorno in cui è iniziata la decorrenza, fa espressa salvezza di diverse disposizioni di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)