Sez. 4, Sentenza n. 1125 del 08/04/1998 Cc. (dep. 23/04/1998) Rv. 210619 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Giorno d'inizio ("dies a quo") - Computo - Necessità - Deroga al principio generale di non computabilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE
Ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si deve calcolare il giorno d'inizio della stessa ai sensi del primo comma dell'art. 297 cod, proc. pen., che anche per il termine di durata massima della custodia cautelare deroga alla previsione generale del quarto comma dell'art. 172 stesso codice, sicché il termine a mesi deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d'inizio. (Conf. Cass. 15.4.1998, n. 1199, Chourga, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)