Sez. 5, Sentenza n. 4561 del 07/07/1998 Cc. (dep. 23/09/1998) Rv. 211831 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Giorno di inizio (dies a quo) - Computo - Necessità - Deroga al principio generale di non computabilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE
La norma di cui all'art. 297 cod.proc.pen., in tema di misura cautelari, prevede espressa deroga alla regola generale in tema di computo dei termini, di cui all'art. 172 cod. proc. pen.. Infatti nel caso dell' art. 297 i termini sono correlati al pregiudizio arrecato alla libertà dell'indagato, per cui non possibile ritenere che la custodia decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia è in atto dal momento dell'esecuzione della misura e da quel momento decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)