Sez. 6 - 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012 (Rv. 621270 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Non opposizione alla domanda da parte della P.A. convenuta e riduzione della domanda da parte del giudice - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. (Nella fattispecie, concernente un giudizio di equa riparazione, la S.C., cassando e decidendo nel merito, ha disposto la compensazione parziale delle spese e condannato la P.A. resistente al pagamento di un terzo delle spese del grado di merito e della metà di quelle del giudizio di cassazione, tenuto conto del rilevante scarto tra l'importo richiesto e quello riconosciuto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)