Sez. 2, Sentenza n. 5413 del 06/06/1990 (Rv. 467566 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - EFFETTI SULLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE AD EMETTERE DECRETO INGIUNTIVO.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - EFFETTI SULLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE AD EMETTERE DECRETO INGIUNTIVO.*
La continenza di cause - se non è idonea a spostare la Competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto - è però rilevante al fine della Competenza del giudice del decreto, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia contenuta in altra pendente davanti a diverso giudice preventivamente adito, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, rimettendo, al giudice preventivamente adito per la causa contenente, la cognizione della causa contenuta, instauratasi a seguito della proposta opposizione. (V 6208/88, mass n 460559; (V 8242/87, mass n 455854; (V 6019/84, mass n 437691; (V 6324/80, mass n 410065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)