Sez. 2, Sentenza n. 4536 del 18/05/1987 (Rv. 453234 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO DA SVALUTAZIONE - DOMANDA RELATIVA - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ECCEZIONE RELATIVA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO DA SVALUTAZIONE - DOMANDA RELATIVA - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ECCEZIONE RELATIVA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE.*
La domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., formulata per la prima volta in Sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, soggiace, quale domanda nuova, alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.. tuttavia, tali preclusioni, essendo poste dalla legge processuale nell'interesse delle parti, a garanzia del contraddittorio, debbono essere fatte valere dalla controparte negli stessi limiti temporali posti da quella legge per qualsiasi eccezione non proponibile o rilevabile di ufficio, cioè prima che la causa sia trasmessa al collegio o, comunque, passi alla fase della decisione e, quindi, al più tardi, all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al G.i. In risposta alla formula della domanda nuova ivi fatta (salva la facoltà di chiedere la fissazione di altra udienza proprio allo scopo di meglio concertare tale risposta), senza di che deve ritenersi implicitamente accettato il contraddittorio. (V 1789/85, mass n 439734; (V 329/82, mass n 418031).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)