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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 18/01/1982 (Rv. 418031 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPRAVENDITA - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - DOMANDA GIUDIZIALE DI PAGAMENTO DI ESSO - RICHIESTA DI DANNO PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418031-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPRAVENDITA - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - DOMANDA GIUDIZIALE DI PAGAMENTO DI ESSO - RICHIESTA DI DANNO PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, ove con la citazione sia stato richiesto il pagamento del prezzo di una compravendita, la domanda di risarcimento del danno per la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, deve essere proposta nei limiti fissati dalla legge processuale e non può, pertanto, essere avanzata, per la prima volta, in Sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, attesa la sua diversità di petitum e di causa petendi rispetto alla domanda inizialmente proposta. (V 1772/81, mass n 412457; (V 5070/79, mass n 401724).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)