diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1789 del 02/03/1985 (Rv. 439734 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVA PROVA - GIUDIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO CON GLI INTERESSI - DOMANDA DI MAGGIOR DANNO, COMPRESA LA SVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 1224 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SENZA L'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439734-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVA PROVA - GIUDIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO CON GLI INTERESSI - DOMANDA DI MAGGIOR DANNO, COMPRESA LA SVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 1224 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SENZA L'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*

Nella controversia promossa dal creditore per conseguire il pagamento di un debito pecuniario, con gli interessi legali, la domanda rivolta al riconoscimento del maggior danno, secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, integra una domanda nuova, in considerazione della diversità del "petitum" e della "causa petendi", e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, ove il debitore ne abbia tempestivamente eccepito la tardività, rifiutando di accettare il contraddittorio. (V 5205/83, mass n 430076; (V 329/82, mass n 418031).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)