Sez. 3, Sentenza n. 10805 del 03/12/1996 (Rv. 501025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria nella misura degli interessi legali - Domanda di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ. - Proponibilità nel corso del giudizio - Limiti - Preclusioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Il creditore di un'obbligazione pecuniaria che chiede inizialmente la condanna del debitore al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento nella misura degli interessi legali e poi nel corso del giudizio chiede anche il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., modifica l'originario oggetto della domanda fondandolo su altre ragioni di danno - da dimostrare - e perciò soggiace alle relative preclusioni processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 183, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)