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Sez. 2, Sentenza n. 3257 del 05/10/1976 (Rv. 382060 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - CONSEGUENZE - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DEL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO AL DETTO PIANO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382060-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - CONSEGUENZE - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DEL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO AL DETTO PIANO - SUFFICIENZA.*

Quando il parapetto di un balcone sia posto, rispetto al fondo del vicino, a distanza inferiore a quella di cui all'art 906 cod civ, la riduzione a distanza legale non deve necessariamente essere attuata mediante la demolizione del piano eccedente del balcone, ma anche con qualsiasi accorgimento idoneo ad impedire l'accesso al detto piano, purche permanente e controllabile dall'esterno. (Conf 1321/70, mass n 349039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)