Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 18/03/2011 Ud. (dep. 07/07/2011) Rv. 250636 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Obbligo di traduzione - Insussistenza.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La sentenza non è compresa tra gli atti per i quali è previsto un obbligo di traduzione in lingua nota all'imputato che non comprenda la lingua italiana. (In motivazione la Corte ha precisato che l'obbligo di dare attuazione alla previsione dell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, tra i quali la sentenza, è esercitabile sino al 27 ottobre 2013).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)