Sez. 3, Sentenza n. 5486 del 12/07/2012 Ud. (dep. 04/02/2013) Rv. 254399 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Obbligo preventivo di traduzione - Insussistenza - Richiesta dell'imputato alloglotta - Adempimenti consequenziali - Doverosità.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE (non ancora operativa nell'ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)