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Sez. 2, Sentenza n. 46897 del 07/12/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251453 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Omessa traduzione della sentenza - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251453-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Non sussiste l'obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato che non conosca la lingua italiana, né la mancanza di un siffatto obbligo viola l'art. 6 CEDU, il quale contempla l'assistenza dell'interprete per il soggetto che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, ma non richiede che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)