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Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 22/03/1996 (Rv. 496515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ordinanza di sospensione - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496515-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata a norma dell'art. 295 cod.proc.civ., in quanto regola soltanto lo svolgimento del processo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, non è suscettibile di impugnazione, né mediante il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., né mediante ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost, restando revocabile soltanto dal giudice che l'ha emessa. Avverso tale provvedimento, di natura non decisoria, le parti possono far valere le proprie doglianze affermando o negando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, solo contestualmente alla impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento nel presupposto dell'affermazione o della negazione delle predette condizioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)