Sez. 5, Sentenza n. 9362 del 30/04/1998 Ud. (dep. 13/08/1998) Rv. 211473 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE
La nullità prevista dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato qualora la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato all'intero dibattimento ed ha provveduto, direttamente, alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio. Non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, atteso che il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)