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Sez. L, Sentenza n. 5055 del 07/09/1981 (Rv. 415849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONTENUTO.*

La disciplina dell'art. 2110 cod. civ., che, entro determinati limiti temporali, riversa sul datore di lavoro il rischio della perdita della controprestazione per la malattia del lavoratore, ha carattere speciale - e, perciò, prevalente - sia rispetto alle norme degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., che attribuiscono alle parti di un contratto a prestazioni corrispettive la facoltà di recesso di fronte alla sopravvenuta impossibilità temporanea o parziale della prestazione, sia rispetto all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (a sua volta speciale rispetto alle stesse norme del codice), che, nei limiti stabiliti dall'art. 11 e per i soli rapporti a tempo indeterminato, attribuisce all'imprenditore la facoltà di recesso in una generalità di casi obiettivi, tra i quali - in Mancanza dell'art. 2110 cod. civ., che si riferisce a qualsiasi rapporto di lavoro dipendente - dovrebbe includersi anche quello della prolungata assenza per malattia. (V. 3923/80, mass. N. 407812; (V. 2072/80, mass. N. 405725; (V. 1207/80, mass. N. 404775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)