Sez. L, Sentenza n. 3923 del 21/06/1980 (Rv. 407812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITA - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA DEL PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE DI DETTO PERIODO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITA - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA DEL PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE DI DETTO PERIODO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Poiche la disciplina approvata per il caso di malattia dall'art 2110 cod civ si riferisce anche alle infermita intermittenti o con manifestazioni di rilievo intermittenti, di fronte agli inconvenienti derivanti per l'Esercizio dell'impresa dal ripetersi di assenze del lavoratore per infermita di tale ultimo tipo (cosiddetta eccessiva morbilita), l'interesse dell'imprenditore e tutelato con la attribuzione allo stesso della facolta meramente discrezionale di porre unilateralmente fine al rapporto, al termine del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva. Qualora, pero, manchi al riguardo una disciplina nelle norme collettive direttamente applicabili, il giudice del merito deve ricorrere anziche alle Disposizioni della legge sui licenziamenti individuali del 1966 n 604, agli Usi ed, in Mancanza, ai criteri dell'equita ed in base ad essi - tenute presenti le discipline stabilite per casi simili dai contratti collettivi richiamati da talune delle parti o comunque venuti ritualmente a sua conoscenza - stabilire, con motivazione pertinente, congrua e logicamente coerente, la durata del periodo di comporto in cui i contrapposti interessi delle parti - del lavoratore alla conservazione del posto ed alla cura della salute e dello imprenditore alla funzionalita dell'impresa - debbono in relazione al susseguirsi delle assenze per malattia del lavoratore considerarsi contemperati nel mantenimento in vita (in stato di sospensione) del rapporto. (V 2072/80, mass n 405725; (V 1277/80, mass n 404777; (V 3323/78, mass n 392755).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)