Sez. L, Sentenza n. 6810 del 04/06/1992 (Rv. 477549 - 01)
Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Con patto di prova - Ammissibilità - Condizioni - Esito negativo dell'esperimento - Recesso del datore di lavoro - Validità - Limiti - Deduzione dell'illegittimità del licenziamento per motivi illeciti o discriminatori - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria
Nell'ipotesi di avviamento di invalido per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell'invalido; nel caso di esito negativo dell'esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro dal rapporto, purché motivato con l'indicazione delle ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova (indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell'invalido). Ove tali ragioni siano indicate, il recesso non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al lavoratore che alleghi l'illegittimità del licenziamento di dedurre (e provare) eventuali motivi illeciti o discriminatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)