diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15315 del 04/12/2001 (Rv. 550835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Con patto di prova - Esito negativo dell'esperimento - Recesso del datore di lavoro - Deduzione dell'illegittimità del licenziamento per motivi discriminatori - Onere probatorio - Spettanza al lavoratore - Mera allegazione di vizi di natura formale del rapporto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Nell'ipotesi di avviamento di un invalido al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, con contratto stipulato con patto di prova, l'invalido che deduca l'intento discriminatorio - in quanto basato sulla incompatibilità della prestazione richiesta con l'invalidità - del recesso del datore di lavoro al termine del periodo di prova, è tenuto a fornire tempestivamente elementi di obiettivo riscontro, che consentano la concreta verifica della circostanza denunciata, non essendo sufficiente la mera allegazione di vizi di natura formale del rapporto. (Nella specie, l'invalido, assunto con contratto di formazione lavoro relativo all'attività di spazzino, sottoposto a periodo di prova, aveva impugnato il licenziamento disposto dal datore di lavoro per esito sfavorevole della prova per non essere lo stesso "in grado di impugnare lo scopone e la pala", limitandosi, peraltro, a dedurre la circostanza che il licenziamento era stato intimato due giorni prima del compimento del termine stabilito per l'esperimento della prova stessa. Il Pretore aveva condannato il datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento dei danni, con decisione fondata, attraverso una diversa impostazione giuridica della causa rispetto a quella dedotta dalla parte, sulla residua capacità lavorativa dell'invalido, decisione riformata dal tribunale, che aveva condannato l'appellante al solo pagamento di due giorni di retribuzione. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui alla massima, ha rigettato il ricorso dell'invalido basato sulla deduzione del carattere discriminatorio del suo allontanamento, e, quindi, della illegittimità dello stesso, essendo ipotizzabile il patto di prova, in caso di avviamento al lavoro di invalido, solo in relazione a mansioni adeguate allo stato di salute dello stesso.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)