Sez. 3, Sentenza n. 19101 del 07/03/2013 Cc. (dep. 03/05/2013) Rv. 255117 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche - Omessa trasmissione al tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - InutilizzabilitĂ delle intercettazioni - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilitĂ degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)