Sez. 1, Sentenza n. 823 del 11/10/2016 Cc. (dep. 10/01/2017) Rv. 269291 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del P.M. - Omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il Tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Necessità - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)