Sez. 6, Sentenza n. 51677 del 30/10/2014 Cc. (dep. 11/12/2014) Rv. 261666 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche - Conseguenze - Inutilizzabilità dei risultati - Esclusione - Perdita di efficacia della misura cautelare - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen., ma dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi quinto e decimo cod. proc. pen., quando essi siano stati presentati dal P.M. al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)