Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 15/02/2005 Cc. (dep. 07/03/2005) Rv. 231083 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE | Decreti di autorizzazione - Mancata trasmissione al g.i.p. ed al tribunale del riesame - Acquisizione innanzi al tribunale - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Condizioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE
In tema di intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle stesse a suo tempo non trasmessi neppure al g.i.p., e successivamente depositati innanzi al tribunale, non comporta la perdita di efficacia della misura nè la inutilizzabilità delle intercettazioni, se non nel caso di adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)