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Sez. 1, Sentenza n. 4429 del 06/05/1994 (Rv. 486526 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Stima amministrativa - Carattere vincolante - Cessazione - Indennità di espropriazione - Determinazione giudiziale più favorevole per l'opposto - Ammissibilità - Mancata tempestiva opposizione dell'opposto alla stima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486526-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

L'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce in un mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma comporta il potere-dovere del giudice adito di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuta, indipendentemente dalle richieste formulate al riguardo dalle parti, facendo applicazione delle norme vigenti al momento della decisione. Ne consegue che, per effetto dell'opposizione, il carattere vincolante della stima amministrativa viene meno, sia per l'opponente che per l'opposto, in quanto destinata ad essere sostituita dalla determinazione giudiziale, che fa stato anche nei confronti dell'opposto, pur se a lui più favorevole, ancorché egli non abbia proposto opposizione nel termine di decadenza stabilito dalla legge, senza che le sue deduzioni al riguardo, pur se divergenti da quelle dell'opponente, configurino una domanda riconvenzionale, soggetta alle relative preclusioni.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)