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Sez. 3, Sentenza n. 45618 del 22/11/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233125 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notifica all'indagato agli arresti domiciliari - Equiparabilità all'imputato o indagato detenuto od internato - Esclusione - Onere dell'indagato di comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233125-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 162 cod. proc. pen. in forza della quale è onere dell'indagato o imputato, che non sia detenuto od internato, comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio ove devono essere effettuate le notificazioni, si applica anche nel caso in cui l'indagato sia sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non essendo tale situazione equiparabile alla restrizione presso un istituto, sottoposta alla disciplina di cui all'art. 161, comma terzo cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la decisione dei giudici di merito, i quali avevano valutato la notificazione all'indagato dell'udienza innanzi al tribunale del riesame - effettuata nel luogo degli arresti domiciliari ove era stato eletto domicilio all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura, anche se l'indagato aveva nel frattempo ottenuto un mutamento del luogo degli arresti domiciliari - ritenendola affetta da una nullità generale di tipo intermedio, la quale era però imputabile all'indagato, in quanto gravava sullo stesso, e non già sul G.I.P., l'onere di comunicare al tribunale del riesame il mutamento del domicilio del luogo degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)